Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VIII - Istruzione non statale 524
Capo IV - Istituti musicali e scuola di musica
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Gli istituti italiani di musica all'estero possono essere riconosciuti secondo disposizioni stabilite con regolamento governativo.
L'art. 1, comma 7, della L. 10.03.2000, n. 62 ha previsto il superamento delle disposizioni del Testo Unico approvato con d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie .
L'art. 1-bis del d.l. 5.12. 2005, n. 250 come conv. con modif. da L. 3.2. 2006 n. 27 ha disposto che le scuole non statali, di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del T.U. sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di sc
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