IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VIII - Istruzione non statale 519

Capo IV - Istituti musicali e scuola di musica

Art. 367 - Istituti musicali pareggiati

1. Gli istituti musicali mantenuti da pubbliche amministrazioni o da enti dotati di personalità giuridica possono essere pareggiati ai conservatori di musica statali. 520

2. Le norme relative alle condizioni ed alle modalità del pareggiamento, al personale e al funzionamento degli istituti pareggiati ed alla vigilanza sugli istituti stessi sono stabilite con regolamento governativo adottato su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. 521

3. Il trattamento giuridico ed economico dei direttori e dei docenti di ruolo, nonché del personale direttivo e docente incaricato è quello stabilito per il corrispondente personale dei conservatori di musica.

4. Lo svolgimento della carriera dei direttori e dei docenti di ruolo degli Istituti musicali pareggiati è corrispondente a quello stabilito per i direttori e i docenti dei conservatori di musica.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.