Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VIII - Istruzione non statale 515
Capo III - Istruzione secondaria
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare lo svolgimento, presso enti con personalità giuridica che ritenga idonei, di corsi annuali, di durata complessiva non inferiore a sei mesi, per sperimentare differenziazioni didattiche nelle scuole materne e nelle scuole elementari.
2. Il Ministero può concorrere alle spese dei corsi con appositi contributi, su motivata domanda degli enti interessati ed entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio.
3. Per l'iscrizione all'uno o all'altro di tali corsi è richiesto rispettivamente il titolo legale di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne o in quelle elementari. Le tasse a favore degli enti autorizzati a tenere i corsi non potranno per ciascun corso superare la somma che è determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Ministro del tesoro. Nessun altro pagamento per nessun titolo può essere chiesto ai frequentanti il corso.
4. I corsi sono indetti dal Ministero con apposita ordinanza, che ne stabilisce la dur
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