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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VIII - Istruzione non statale 485

Capo III - Istruzione secondaria

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 355 - Riconoscimento legale 486

1. Le istituzioni scolastiche non statali di cui all'articolo 352 comma 1, funzionanti da almeno un anno, possono ottenere il riconoscimento legale, a condizione:

a) che la sede della scuola risponda a tutte le esigenze di sicurezza ed igieniche e didattiche e l'arredamento, il materiale didattico, scientifico e tecnico, l'attrezzatura dei laboratori, delle officine, delle aziende e delle palestre siano sufficienti e adatti in relazione al tipo della scuola stessa;

b) che nella scuola sia impartito l'insegnamento e siano svolte le esercitazioni pratiche prescritte per le corrispondenti scuole statali, secondo l'ordine e limiti dei programmi ufficiali;

c) che il personale direttivo e insegnante sia in possesso degli stessi titoli prescritti per l'esercizio, rispettivamente, della funzione direttiva e dell'insegnamento nei corrispondenti tipi di scuole statali;

d) che gli alunni siano provvisti dei legali titoli di studio per le classi che frequentano.

2. È fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini italiani, per quanto concerne l'esercizio dell'insegnamento, dei cittadini di Stati membri dell'Unione europ

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