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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VIII - Istruzione non statale 474

Capo III - Istruzione secondaria

Art. 352 - Scuole e corsi

1. Le denominazioni stabilite dalle leggi per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici possono essere assunte soltanto dalle scuole non statali che abbiano fini e ordinamenti didattici conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni statali e svolgono l'insegnamento nello stesso numero di anni e con l'identico orario. 475

2. Le istituzioni scolastiche non statali che non hanno ordinamenti conformi a quelli delle istituzioni statali assumono la denominazione generica di corsi di preparazione agli esami. 476

3. Rientra tra i corsi di cui al comma 2 qualsiasi attività organizzata che, indipendentemente dalla metodologia didattica seguita, ha lo scopo di impartire un'istruzione volta al conseguimento di un titolo di studi di istruzione secondaria ed artistica. 477

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