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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VIII - Istruzione non statale 443

Capo I - Scuola materna

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 337 - Chiusura delle scuole materne non statali 444

1. Le condizioni che determinano la chiusura delle scuole materne non statali e le modalità della chiusura stessa sono stabilite con regolamento governativo.

443

L'art. 1, comma 7, della L. 10.03.2000, n. 62 ha previsto il superamento delle disposizioni del Testo Unico approvato con d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie .

L'art. 1-bis del d.l. 5.12. 2005, n. 250 come conv. con modif. da L. 3.2. 2006 n. 27 ha disposto che le scuole non statali, di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del T.U. sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e

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