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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VII - Norme comuni

Capo IV - Alunni in particolari condizioni

Sezione I - Alunni handicappati

Paragrafo IV - Titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti

Art. 325 - Istituzioni abilitate in via transitoria a rilasciare titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni handicappati, non vedenti e sordomuti

1. Il personale direttivo e docente preposto alle scuole per non vedenti e per sordomuti, alle scuole con particolari finalità ed alle sezioni e classi delle scuole comuni che accolgono alunni portatori di handicap deve essere fornito - fino all'applicazione dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 - di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

2. Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso ai posti di ruolo a cui si riferisce la specializzazione.

3. Sono validi altresì quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se il loro conseguime

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