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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VII - Norme comuni

Capo II - Ordinamento dell'insegnamento dell'educazione fisica

Art. 308 - Ruoli organici e cattedre

1. I docenti di educazione fisica appartengono a distinti ruoli provinciali per la scuola media e per la scuola secondaria superiore.

2. La cattedra di ruolo si istituisce in ogni scuola, anche quando essa abbia un numero settimanale di ore di lezione inferiore a 18, solo nel caso in cui sia possibile il completamento dell'orario presso altre scuole o istituti possibilmente nell'àmbito del medesimo distretto e, comunque, in numero non superiore a tre. In tale caso la cattedra è istituita presso la scuola o istituto avente l'orario più elevato.

3. Per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva, il docente può assumere, in aggiunta all'orario d'obbligo, altre sei ore.

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