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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VII - Norme comuni

Capo II - Ordinamento dell'insegnamento dell'educazione fisica

Art. 305 - Sussidi

1. Il Ministero della pubblica istruzione può concedere sussidi per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a palestre.

2. La corresponsione dei sussidi prevista dal comma 1 è subordinata all'esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi o arredi, cui il sussidio si riferisce, esecuzione o fornitura che è controllata dal provveditore agli studi.

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