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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VII - Norme comuni

Capo I - Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento

Sezione V - Norme finali

Art. 299 - Sede degli istituti

1. Gli istituti regionali di cui al presente capo, fino a quando non avranno la disponibilità di propri locali, hanno sede presso gli uffici scolastici regionali, e nelle province di Trento e Bolzano presso gli uffici scolastici provinciali.

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