IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VII - Norme comuni

Capo I - Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento

Sezione IV - Disposizioni per le regioni a statuto speciale

Art. 297 - Disposizioni speciali per la Valle d'Aosta

1. Ai sensi dell'articolo 33 della legge 16 maggio 1978, n. 196, con legge regionale, emanata ai sensi e nei limiti dell'articolo 3, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, può essere istituito, sentito il consiglio scolastico regionale, un istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta, secondo gli articoli 287 e seguenti. 396

2. L'istituto di cui al comma 1 svolge le funzioni di cui al presente capo con particolare riguardo alle esigenze connesse all'attuazione degli articoli 39 e 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

3. Il consiglio direttivo dell'istituto è nominato dalla regione.

4. I cinque rappresentanti del personale direttivo e docente, di cui al primo alinea, dell'articolo 289, comma 1, sono eletti, al di fuori del consiglio scolastico regionale, da tutti gli appartenenti alle corrispondenti categorie in servizio nella regione.

5. I tre membri, di cui al terzo alinea dell'articolo 289, comma 1, sono scelti dalla regione su sei nominativi proposti dal consiglio scolasti

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.