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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VII - Norme comuni

Capo I - Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento

Sezione III - Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 293 - Conferenza dei presidenti 393

1. I presidenti degli istituti regionali, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica si riuniscono in conferenza, presso il Ministero della pubblica istruzione, almeno una volta ogni tre mesi, al fine di coordinare e di promuovere iniziative di comune interesse e di assicurare lo scambio di informazioni e di esperienze nei diversi settori degli istituti.

2. Alle riunioni partecipa anche un membro eletto nel proprio seno da ogni consiglio direttivo delle predette istituzioni.

3. La conferenza è presieduta dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo delegato.

4. Annualmente la conferenza redige una relazione sui risultati delle attività di comune interesse svolte dagli istituti.

393

Articolo abrogato dall'art. 15, d.P.R. 6 marzo 2001, n. 190 in attuazione di quanto disposto dall'art. 5, d.lgs. 2

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