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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VII - Norme comuni

Capo I - Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento

Sezione III - Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 287 - Istituzione di istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi 387

1. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, istituiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 hanno personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa. Essi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

2. Gli istituti hanno il compito di:

a) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica;

b) condurre studi e ricerche in campo educativo;

c) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione a cui collaborino più istituzioni scolastiche;

d) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola;

e) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale.

3. Per l'attuazione dei compiti di cu

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