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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VI - Istruzione artistica

Capo VIII - Personale delle accademie e dei conservatori

Sezione II - Reclutamento

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 275 - Modelli viventi 378

1. I modelli viventi nelle accademie di belle arti e nei licei artistici sono assunti con incarichi annuali, per un numero di ore di servizio compreso tra le dieci e le venti ore settimanali.

2. La retribuzione oraria per tali incarichi è determinata dal Ministro della pubblica istruzione, tenendo conto del trattamento economico previsto per la terza qualifica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola. Essa è corrisposta in tutti i mesi dell'anno, alle condizioni previste per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, per un importo mensile corrispondente al numero di ore settimanali conferite con l'incarico. L'adeguamento retributivo avviene in corrispondenza ed in proporzione dei miglioramenti stabiliti per la terza qualifica del predetto personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

3. Ai modelli viventi si applica, in quanto compatibile, lo stato giuridico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo della scuola, escluse le disposizioni relative al reclutamento ed all'orario di servizio. In materia di assenze e di congedi si applicano le disposizioni riferibili a

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