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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VI - Istruzione artistica

Capo VIII - Personale delle accademie e dei conservatori

Sezione II - Reclutamento

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 272 - Conferimento delle supplenze 374

1. Per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee si applicano, per quanto non previsto diversamente dal presente articolo, le disposizioni recate dagli articoli 520 e 521.

2. Le nomine di supplenza sono conferite dal direttore del Conservatorio o dell'Accademia, che le firma congiuntamente al direttore amministrativo, sulla base di graduatorie nazionali compilate da commissioni nominate dal Ministero.

3. Le commissioni sono costituite dal presidente, scelto dal dirigente preposto all'istruzione artistica tra i direttori di conservatorio o di accademia, e da tre docenti di ruolo della materia per la quale si deve compilare la graduatoria per il conferimento delle supplenze. Le commissioni sono nominate ogni tre anni.

4. Le graduatorie hanno carattere permanente.

5. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con propria ordinanza, l'integrazione delle graduatorie di cui al comma 2, con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione di nuovi titoli.

6. Qualora il numero

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