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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VI - Istruzione artistica

Capo VI - Disposizioni comuni ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti e alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza

Art. 260 - Servizi di economato e di archivio

1. Ad ogni istituto è assegnato un coordinatore amministrativo con il compito di coadiuvare il direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili, e di provvedere ai pagamenti relativi alle piccole spese d'ufficio con l'apposito fondo posto a sua disposizione dal presidente del consiglio di amministrazione; egli inoltre attende alla compilazione ed all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili di proprietà dell'istituto, di cui assume la responsabilità in qualità di consegnatario.

2. Per i servizi di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia e per mansioni di collaborazione contabile ed amministrativa, ad ogni istituto possono essere assegnati non più di cinque impiegati della quarta qualifica funzionale.

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