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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VI - Istruzione artistica

Capo VI - Disposizioni comuni ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti e alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 257 - Attribuzioni del consiglio di amministrazione 367

1. Il consiglio di amministrazione:

a) delibera il bilancio di previsione dell'istituto, le eventuali variazioni del bilancio medesimo, nonché il conto consuntivo;

b) delibera le spese a carico del bilancio dell'istituto e determina il limite di somma che il presidente del consiglio di amministrazione è autorizzato a spendere direttamente con propri provvedimenti; 368

c) propone le variazioni delle tabelle organiche dell'istituto.

367

Articolo abrogato dall'art. 17, d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.

368

Lettera sostituita dall'art. 11, L. 3 maggio 1999, n. 124.

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