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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VI - Istruzione artistica

Capo V - Alunni, esami e tasse

Art. 253 - Tasse scolastiche

1. Le tasse dovute negli istituti di cui al presente titolo sono le seguenti:

A. Conservatori di musica (con esclusione delle scuole annesse):

tassa di esame di ammissione;

tassa di immatricolazione;

tassa di frequenza di ciascuno anno;

tassa per il rilascio dei diplomi e delle licenze.

B. Accademie di belle arti (comprese le annesse scuole libere del nudo). Accademie nazionali di arte drammatica e di danza:

tassa di esame di ammissione alle varie scuole;

tassa di immatricolazione;

tassa di frequenza di ciascun anno;

tassa di diploma.

2. Gli importi delle tasse di cui al comma 1 sono determinati ai sensi e con le modalità dell'articolo 7, comma 1 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90 convertito con modificazione dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sulla base di quelli stabiliti nella tabella E allegata alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986).

3. Le tasse di frequenza possono essere pagate in due rate: la prima all'atto dell'iscrizione, la seconda entro il mese di gennaio.

4. Sono dispensati dal pagamento delle tasse:

gli studenti che abbiano conseguito, a seconda del titolo di studio richiesto per l'iscrizione al primo anno di corso, il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una media di sessanta sessantesimi nell'esame di maturità;

gli studenti che abbiano conseguito, nella valutazione conclusiva degli esami di co

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