Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VI - Istruzione artistica
Capo V - Alunni, esami e tasse
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Non può presentarsi all'esame di ammissione all'accademia di belle arti chi non abbia conseguito almeno quattro anni prima la licenza di scuola media.
2. I periodi di tempo che devono intercorrere fra gli esami che si svolgono nei conservatori di musica sono stabiliti con regolamento.
3. Le limitazioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai candidati che abbiano raggiunto il ventiduesimo anno di età.
4. All'esame di licenza dell'Accademia di belle arti non sono ammessi candidati privatisti.
L'articolo ha cessato di avere efficacia ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, con la decorrenza ivi indicata.
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