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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VI - Istruzione artistica

Capo III - Accademie nazionali di arte drammatica e di danza

Sezione I - Accademia nazionale di arte drammatica

Art. 223 - Scritturazioni ed incarichi

1. Per l'insegnamento della regia e della recitazione, il direttore provvede a scritturare, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, artisti di riconosciuto valore, mediante contratto di diritto privato. La relativa spesa è a carico del bilancio dell'Accademia.

2. Gli altri insegnamenti sono conferiti per pubblico concorso.

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