Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VI - Istruzione artistica
Capo III - Accademie nazionali di arte drammatica e di danza
Sezione I - Accademia nazionale di arte drammatica
1. Per l'insegnamento della regia e della recitazione, il direttore provvede a scritturare, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, artisti di riconosciuto valore, mediante contratto di diritto privato. La relativa spesa è a carico del bilancio dell'Accademia.
2. Gli altri insegnamenti sono conferiti per pubblico concorso.
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