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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VI - Istruzione artistica

Capo III - Accademie nazionali di arte drammatica e di danza

Sezione I - Accademia nazionale di arte drammatica

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 218 - Finalità 329

1. L'Accademia nazionale d'arte drammatica, con sede in Roma, ha il fine di formare attori e registi del teatro drammatico.

2. Il funzionamento dell'accademia è disciplinato con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Oltre agli insegnamenti fondamentali nell'Accademia sono impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'articolo 261, comma 2, lettera a).

329

L'articolo ha cessato di avere efficacia ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, con la decorrenza ivi indicata.

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