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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VI - Istruzione artistica

Capo I - Accademie di belle arti

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 207 - Finalità 314 315

1. Le Accademie di belle arti hanno il fine di preparare all'esercizio dell'arte.

2. Nelle accademie si svolgono i corsi di pittura, scultura, decorazione e scenografia.

3. I corsi hanno durata di quattro anni.

4. All'accademia di belle arti si accede con esame di ammissione e con il possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore.

5. Non sono sottoposti ad esame di ammissione gli aspiranti in possesso della licenza di maestro d'arte, del diploma di maturità di arte applicata o del diploma di maturità artistica-prima sezione.

6. Allo stesso corso dell'accademia non si può essere iscritti per più di cinque anni.

7. I diplomi di licenza dei corsi di studio dell'accademia di belle arti hanno valore di qualifica accademica. Essi sono inoltre titoli validi per l'ammissione ai concorsi a cattedre di insegnamento negli istituti di istruzione secondaria, secondo quanto previsto dall'articolo 402.

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