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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo V - Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

Capo III - Esami finali

Art. 194 - Esami finali nella scuola magistrale 284

1. Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento 285 nelle scuole materne. [Le sessioni d'esame sono due.] 286

2. Possono sostenere gli esami gli alunni che abbiano frequentato l'ultimo anno del corso di studi e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale.

3. I privatisti che domandino di essere ammessi a sostenere i predetti esami debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età entro il termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione o aver conseguito in una precedente sessione la maturità.

4. Gli esami consistono in due prove scritte, rispettivamente, di lingua e letteratura italiana e di pedagogia e in una prova orale di storia e geografia, di matematica, computisteria e scienze naturali, di igiene e puericultura, di religione, di musica e canto, di economia domestica, di plastica e di disegno, nonché in una prova pratic

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