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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo IV - La scuola secondaria di primo grado

Capo IV - Itinerario scolastico

Art. 184 - Sede e sessione unica dell'esame di licenza

1. Sono sedi di esame di licenza di scuola media le scuole medie statali e pareggiate nonché, per i soli alunni interni, le scuole medie legalmente riconosciute, salvo quanto previsto dall'articolo 362, comma 3, per le scuole medie legalmente riconosciute dipendenti dall'autorità ecclesiastica.

2. L'esame di licenza media si sostiene in un'unica sessione con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi.

3. Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

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