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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo IV - La scuola secondaria di primo grado

Capo III - Scuole secondarie di primo grado annesse a particolari istituti e scuole speciali

Art. 173 - Scuole secondarie di primo grado annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili

1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei Convitti nazionali l'istruzione obbligatoria è impartita all'interno dei singoli istituti.

2. A tal fine, ai Convitti nazionali sono annesse oltre alle scuole primarie di cui all'articolo 139, anche scuole secondarie di primo grado statali.

3. Le scuole secondarie di primo grado annesse ai Convitti nazionali, sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni vigenti per le altre scuole secondarie di primo grdao statali.

4. Alle scuole secondarie di primo grado annesse possono essere iscritti anche alunni esterni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle scuole secondarie di primo grado annesse agli educandati femminili dello Stato.

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