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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo IV - La scuola secondaria di primo grado

Capo I - Finalità e ordinamento della scuola secondaria di primo grado

Art. 164 - Formazione delle classi

1. Alla formazione delle classi e alla assegnazione ad esse dei singoli docenti provvede il preside sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di istituto e delle proposte del collegio dei docenti. 246

2. In caso di presenza di alunni stranieri si procede ai sensi dell'articolo 115, comma 4, del presente testo unico.

246

In materia di assegnazione dei docenti alle classi si vedano anche gli articoli 10,comma 4 e 396, comma 2, lett. d ).

L' art. 45 , comma 3, del d.P.R. 31.8.1999, n. 394 stabilisce che il collegio docenti formula proposte per la ripartizione di alunni stranieri evitando la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di stranieri.

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