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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo III - La scuola primaria

Capo V - Libri di testo e biblioteche scolastiche

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 154 - Norme sulla compilazione libri di testo e obblighi per gli editori 239

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono emanate le norme e le avvertenze per la compilazione dei libri di testo per la scuola elementare.

2. Gli editori che pubblicano libri di testo per le scuole elementari, prima di iniziarne la diffusione sul mercato librario, devono farne denunzia al Ministero della pubblica istruzione, unendovi cinque esemplari di ciascun testo pubblicato, sul quale dev'essere indicato il prezzo di vendita. Il prezzo non può essere modificato durante l'anno scolastico successivo alla data di presentazione del libro al Ministero.

3. Il Ministero rimette all'editore ricevuta delle pubblicazioni, con lettera raccomandata.

239

Articolo abrogato ai sensi dell' art. 27 , comma 4, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dall'a.s. 2000-2001.

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