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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo III - La scuola primaria

Capo III - Scuole primarie annesse a particolari istituzioni; scuole speciali; classi ad indirizzo didattico differenziato

Art. 139 - Scuole primarie annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili

1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei convitti nazionali l'istruzione obbligatoria è impartita all'interno dei singoli istituti.

2. Le scuole primarie annesse ai convitti nazionali sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni in vigore per le altre scuole primarie statali.

3. Le supplenze annuali e temporanee per le scuole primarie dei convitti nazionali sono conferite con le modalità previste per le corrispondenti scuole statali.

4. Spetta ai convitti nazionali fornire locali idonei e sufficienti alle classi esistenti e provvedere a quanto occorre per il loro funzionamento.

5. Alle scuole annesse possono essere iscritti anche alunni esterni.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle scuole primarie annesse agli educandati femminili dello Stato.

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