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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo III - La scuola primaria

Capo II - Corsi di istruzione per soggetti analfabeti, scarsamente alfabetizzati e analfabeti di ritorno

Art. 135 - Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti di prevenzione e pena

1. Ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354, negli istituti penitenziari, la formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti. 223

2. Per l'insegnamento elementare presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari è istituito un ruolo speciale, al quale si accede mediante concorso per titoli ed esami riservato a coloro che, essendo in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso per posti di ruolo normale, abbiano conseguito il titolo di specializzazione di cui al comma 7.

3. I programmi e le modalità delle prove di esame sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

4. I docenti iscritti nel ruolo speciale delle scuole elementari carcerarie vengono nominati nelle scuole carcerarie della provincia e possono chiedere il trasferimento ad altra provincia limitatamente ai posti disponibili nel medesimo ruolo. Ad essi spetta il trattamento giuridico ed economico dei docenti elementari di

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