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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo III - La scuola primaria

Capo I - Finalità e ordinamento della scuola primaria

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 123 - Programmi didattici 198

1. Le materie d'insegnamento ed i programmi per la scuola elementare sono stabiliti, in quanto non determinino nuove spese, con decreti del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

2. I programmi per l'insegnamento della religione cattolica sono adottati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 309.

3. Per i programmi della scuola elementare non statale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 343.

198

Articolo abrogato dall'art. 17 del d.P.R. 1999, n. 275 , con effetto dal 1 settembre 2000.

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