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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo II - L'istruzione obbligatoria: disposizioni comuni alla scuola primaria e secondaria di primo grado

Capo II - Disposizioni sulla scolarità dei cittadini stranieri

Art. 115 - Formazione scolastica dei figli di cittadini comunitari residenti in Italia

1. In attuazione della direttiva CEE n. 77/486 del 25 luglio 1977, gli alunni figli di stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, sono iscritti alla classe della scuola d'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza. 187

2. La domanda di iscrizione va presentata al provveditore agli studi, che individua, possibilmente nell'àmbito del distretto in cui è domiciliato l'alunno, la scuola più idonea per struttura e disponibilità a garantire il migliore inserimento.

3. L'iscrizione effettuata ai sensi del presente articolo non è soggetta a ratifica da parte del Ministero.

4. L'assegnazione alle classi degli alunni iscritti ai sensi del presente articolo è effettuata, ove possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono superare il numero di cinque per ogni classe.

5. Nelle scuole che accolgono gli alunni di cui al precedente comma 1, la programmazione educativa deve comprendere apposite attività di sostegno o di integrazione, in favore de

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