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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo I - La scuola dell'infanzia statale

Capo I - Finalità e ordinamento della scuola dell'infanzia

Art. 107 - Oneri relativi alla manutenzione e gestione delle scuole dell'infanzia statali, alle loro attrezzature ed edilizia

1. La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici delle scuole dell'infanzia statali sono a carico del comune ove hanno sede le scuole. È ugualmente a carico del comune il personale di custodia.

2. Gli oneri per l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale di gioco delle scuole dell'infanzia statali sono a carico dello Stato. Le attrezzature, l'arredamento ed il materiale forniti dallo Stato restano in proprietà dei comuni per essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione.

3. I contributi dello Stato previsti dall'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, riguardano anche le spese di pertinenza dei comuni previste dal comma 1.

4. Nella ripartizione dei contributi tra i comuni ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della citata legge n. 1014 del 1960, sarà preso in considerazione anche il numero degli alunni iscritti nelle scuole dell'infanzia statali esistenti nel territorio di ciascun comune. 179

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