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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo I - La scuola dell'infanzia statale

Capo I - Finalità e ordinamento della scuola dell'infanzia

Art. 104 - Orario di funzionamento della scuola dell'infanzia ed organici 172

1. L'orario di funzionamento delle scuole dell'infanzia statali è di 8 ore e può raggiungere un massimo di 10 ore giornaliere, anche su proposta del consiglio di circolo.

2. A ciascuna sezione sono assegnati due docenti. Non si dà luogo ad assegnazione di docenti aggiunti. 173

3. In relazione a particolari situazioni di fatto esistenti e fino al superamento di esse, le sezioni di scuola dell'infanzia possono funzionare con un orario ridotto per il solo turno antimeridiano. In tal caso è assegnato un solo docente per ciascuna sezione, fermo restando l'orario obbligatorio di servizio del docente stesso di cui all'articolo 491. 174

4. Nei casi in cui il funzionamento della scuola dell'infanzia sia inferiore a dieci ore giornaliere, i due docenti sono tenuti ugualmente all'assolvimento dell'intero orario di servizio.

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