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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte I - Norme generali

Titolo IV - Edilizia e attrezzature scolastiche

Art. 97 - Finanziamento delle opere di edilizia scolastica e delle spese per l'arredamento scolastico

1. Per il finanziamento delle opere di edilizia scolastica e delle spese per l'arredamento concernenti scuole statali di ogni ordine e grado si osservano le disposizioni della legge 23 dicembre 1991, n. 430 nei limiti dei relativi stanziamenti e con le modalità ivi stabilite. 167

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In materia di sussidi e contributi dello Stato per le spese di arredamento e per altre iniziative in tema di edilizia si possono menzionare: gli articoli 7 e 8 della L. 16.9.1960, n. 1014 ; gli articoli 29 e 30 della L.28.7.1967, n. 641 , come modificata da legge 17.2.1968, n. 106; l'art. 2 della L. 23.12.1991, n. 430 .

La finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), commi 625 e 626, ha ipotizzato una spesa di 250 milioni di euro in tre anni: il 50 % delle risorse è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali. Per dette finalità lo St

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