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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte I - Norme generali

Titolo IV - Edilizia e attrezzature scolastiche

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 90 - Centro studi per l'edilizia scolastica 156

1. Presso il Ministero della pubblica istruzione funziona il Centro studi per l'edilizia scolastica con i seguenti compiti:

a) promuovere iniziative di studio, di ricerca e di sperimentazione, relativamente alla riqualificazione degli edifici, ai criteri di progettazione, ai costi, alla tipizzazione edilizia, alla razionalizzazione ed industrializzazione dei sistemi di costruzione, alla manutenzione degli edifici;

b) provvedere alla pubblicazione e alla diffusione e valorizzazione dei risultati degli studi e delle sperimentazioni eseguite sia in Italia che all'estero.

2. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla lettera a) del comma 1, il Ministro della pubblica istruzione può avvalersi di istituti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e di istituti universitari, con i quali può stipulare apposite convenzioni; per quelle di cui alla lettera b) il Centro studi mantiene rapporti con istituti similari anche esteri ai fini dello scambio delle informazioni e delle esperienze, e partecipa alla collaborazione internazionale per il progresso degli studi e delle ricerche.

3. I programmi di attività, relativamente ai compiti indicati al comma 1, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, sentita una Consulta da lui presieduta o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, e composta:

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