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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte I - Norme generali

Titolo IV - Edilizia e attrezzature scolastiche

Art. 84 - Competenze delle regioni a statuto speciale in materia di edilizia scolastica 152

1. A norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 nel territorio della regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia scolastica sono esercitate dall'amministrazione regionale.

2. A norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 nel territorio della regione Sardegna le funzioni amministrative in materia di edilizia scolastica sono esercitate dall'amministrazione regionale.

3. A norma rispettivamente dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 e dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1978, n. 196 si applicano alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Valle d'Aosta le disposizioni contenute nell'articolo 83 in ordine al trasferimento delle funzioni amministrative in materia di edilizia scolastica.

4. A norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 687 sono esercitate dalle province di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia scolastica.

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