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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte I - Norme generali

Titolo II - Razionalizzazione della rete scolastica, istituzione delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, formazione delle sezioni e delle classi e calendario scolastico

Capo V - Calendario scolastico

Art. 74 - Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado 133

1. Nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto.

2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.

3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni. 134

4. L'anno scolastico può essere suddiviso, ai fini della valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi.

5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami.

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