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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte I - Norme generali

Titolo II - Razionalizzazione della rete scolastica, istituzione delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, formazione delle sezioni e delle classi e calendario scolastico

Capo IV - Formazione delle classi e delle sezioni

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 72 - Criteri generali per la formazione delle sezioni e delle classi 131

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado ed è stabilito il numero massimo e minimo di alunni per sezione e per classe.

2. Le classi successive a quelle iniziali delle scuole medie sono accorpate, in modo peraltro da non costituire classi con numero di alunni di regola superiore a 23. Le classi che accolgono alunni portatori di handicap sono costituite con un massimo di 20 alunni.

3. Per le scuole elementari il numero di alunni in ciascuna classe non può essere superiore a venticinque, salvo il limite di venti per le classi che accolgono alunni portatori di handicap.

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Articolo abrogato dall'

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