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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte I - Norme generali

Titolo II - Razionalizzazione della rete scolastica, istituzione delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, formazione delle sezioni e delle classi e calendario scolastico

Capo I - Razionalizzazione della rete scolastica 111

Art. 51 - Piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica

1. Allo scopo di assicurare il graduale ridimensionamento delle unità scolastiche, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce i criteri, tempi e modalità per la definizione e l'articolazione di un piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica.

2. Il piano pluriennale è definito ed approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è aggiornato annualmente tenendo conto dei mutamenti intervenuti.

3. Il piano deve tener conto, per ciascuna provincia, del numero degli alunni frequentanti i vari gradi e ordini di scuola, delle sue prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione demografica in atto nell'àmbito territoriale considerato, nonché delle specifiche esigenze socioeconomiche in esso esistenti. In particolare, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed ai fini da essa previsti, esso terrà conto altresì dell'età degli alunni, del numero degli alunni portatori di handicap, delle esigenze delle zone definite a rischio per problemi di devi

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