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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte I - Norme generali

Titolo I - Organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori

Capo V - Autonomia amministrativa e vigilanza

Art. 29 - Istituzioni con personalità giuridica

1. Negli istituti con personalità giuridica, le funzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, salve le competenze proprie di quest'ultimo.

2. Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di ogni natura al personale di qualsiasi categoria, addetto agli istituti di cui al comma 1, che non sia fornito dagli enti pubblici locali e a loro carico, è effettuato direttamente da ciascun istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti della competente autorità scolastica relativi alla nomina, allo svolgimento della carriera e alla cessazione dal servizio di tale personale. 89

3. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle istituzioni di cui al comma 1 è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministero della pubblica istruzione e l'altro dal Ministero del tesoro. 90

4. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andame

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