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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte I - Norme generali

Titolo I - Organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori

Capo IV - Organi collegiali a livello nazionale 59

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 25 - Funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione

1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione svolge le seguenti funzioni:

a) formula annualmente, sulla base delle relazioni dell'amministrazione scolastica, una valutazione analitica dell'andamento generale dell'attività scolastica e dei relativi servizi;

b) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in ordine alla promozione della sperimentazione e della innovazione sul piano nazionale e locale, e ne valuta i risultati, propone al Ministro della pubblica istruzione sei nominativi per la scelta dei tre componenti dei consigli direttivi di esperti degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi e del consiglio direttivo di esperti della biblioteca di documentazione pedagogica;

c) esprime, anche di propria iniziativa, pareri su proposte o disegni di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente alla pubblica istruzione;

d) esprime pareri obbligatori: sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale ispettivo e direttivo di ruolo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e del personale docente di ruolo della scuola secondaria superiore; sulla u

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