IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte I - Norme generali

Titolo I - Organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori

Capo II - Organi collegiali a livello distrettuale 50

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 19 - Funzioni del consiglio scolastico distrettuale

1. Il consiglio scolastico distrettuale, entro il mese di luglio di ogni anno, elabora, nel quadro delle direttive generali fissate dal Ministro della pubblica istruzione e previe opportune intese, anche attraverso una riunione annua, alla quale possono essere invitati tre membri, compreso il presidente, dei consigli di circolo o di istituto, con gli organi competenti delle istituzioni scolastiche interessate, con il provveditore agli studi, con le regioni e con gli enti locali, nell'àmbito delle rispettive competenze, un programma per l'anno scolastico successivo attinente:

a) allo svolgimento di attività parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche;

b) ai servizi di orientamento scolastico e professionale, e a quelli di assistenza scolastica ed educativa;

c) ai servizi di medicina scolastica e di assistenza socio-psico-pedagogica;

d) ai corsi di istruzione degli adulti e alle attività di educazione permanente e di istruzione ricorrente;

e) al potenziamento delle attività culturali e sportive destinate agli alunni;

f) ad attività di sperimentazione;

g) all'integrazione specialistica, al servizio socio-psico-pedagogico e a forme particolari di sostegno per

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.