IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte I - Norme generali

Titolo I - Organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori

Capo I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori

Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori

Art. 15 - Assemblee dei genitori

1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto. 46

2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto.

3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordati di volta in volta con il direttore didattico o preside.

4. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri.

5. Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del co

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.