Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte I - Norme generali
Titolo I - Organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori
Capo I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori
Sezione I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto
1. Gli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento partecipano a pieno titolo ai consigli di intersezione, di interclasse e di classe costituiti nelle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e presso gli istituti statali per sordomuti nonché presso le altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori portatori di handicap e di minori in stato di difficoltà e presso le altre scuole indicate nell'articolo 324, limitatamente alle sezioni o classi a cui è diretta l'attività dei predetti specialisti.
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