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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte I - Norme generali

Art. 4 - Comunità Europea

1. L'ordinamento scolastico italiano, nel rispetto della responsabilità degli Stati membri della Comunità Europea, per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, favorisce la cooperazione tra gli Stati membri per lo sviluppo di una istruzione di qualità e della sua dimensione europea in conformità a quanto previsto dall'articolo 126 del trattato della Comunità europea, quale sostituito dall'articolo G. n. 36 del trattato sull'Unione europea sottoscritto a Maastricht il 7 agosto 1992 e ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454. 6

2. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470 è riconosciuto il diritto di soggiorno nel territorio della Repubblica agli studenti cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, iscritti ad un istituto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale. 7

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Articolo corretto con avviso pubblicato in G.U. 6.7.1994, n. 156.

L'articolo 126 del Trattato istitutivo della Comunità Europea è divenuto articolo 149, a seguito delle modifiche formali e di merito apportate dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, ratificato con legge 16 giugno 1998 n. 209.

In materia si vedano: il

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