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Decreto legislativo 08.08.1994, n. 490

Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata. (G.U. 10.08.1994, n. 186)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 3 - Autocertificazione - lettera c) dell'art. 1 comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47 5

[1. Fuori dei casi previsti dall'art. 4, i contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, nominativamente elencati. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano le attività di cui all'allegato 2.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli previsti dall'art. 4, i provvedimenti, gli atti, i contratti e i subcontratti indicati nell'allegato 3 sono adottati, stipulati o autorizzati previa verifica delle segnalazioni di cui all'art. 2, comma 2].

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Articolo abrogato dall'art. 13, D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252

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