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Circolare MPI 07.09.1993, n. 270

Elaborati prodotti dagli alunni degli istituti dotati di personalità giuridica durante le esercitazioni pratiche previste dai programmi. Cessione a titolo oneroso. Regime fiscale.

Le continue richieste pervenute - anche per le vie brevi - da varie istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica, tendenti ad ottenere l'autorizzazione alla cessione, agli alunni ed al personale che ne facciano richiesta, di oggetti realizzati durante esercitazioni pratiche previste dai programmi, hanno indotto questo Ministero a chiedere ai Dicasteri della Finanze e del tesoro se le predette cessioni potessero continuare a concretizzarsi senza l'adozione di particolari formalità di ordine fiscale (I.V.A., I.R.P.E.G., ecc.). Ciò nella considerazione che le cessioni agli alunni degli oggetti da essi stesi realizzati (ovviamente senza alcuna "garanzia" di buon funzionamento) sono effettuate senza scopo di lucro ed al solo fine di realizzare un "recupero" finanziario su beni non utilizzabili per future opere.

I predetti Ministeri hanno fatto presente che le considerazioni espresse da questo Ministero per giustificare la non applicabilità, nella cessione dei prodotti delle esercitazioni, della normativa tributaria vigente, erano obiezioni che mettevano in dubbio l'opportunità di provvedere agli adempimenti in parola, ma non potevano contestarne la legittimità. Hanno quindi, concordemente concluso che le operazioni di cui trattasi, quando poste in essere dalle istituzioni scolastiche con il carattere di abitualità, sono da considerarsi rilevanti agli effetti tributari perché inquadrabili nelle fattispecie di cui agli articoli 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e 51 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597. In tali casi gli istituti in questione assumono la veste di soggetti passivi d'imposta e, conseguentemente, obbligati adempimenti prescritti dalle norme contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

I due Dicasteri, hanno anche precisato che, ove l'attività relativa alle cessioni venga esercitata in via occasionale , non ricorre l'obbligo di tenere le scritture contabili di cui agli artt. dal 14 al 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

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