Legge 27.10.1993, n. 423
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324
All'art. 1:
al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La carica di amministratore straordinario è incompatibile con l'esercizio di qualunque altra attività lavorativa dipendente, ferme restando le incompatibilità previste dalla legislazione vigente";
al comma 3, lett. a), dopo le parole: "al sindaco del comune" sono inserite le seguenti: "o ad un suo delegato";
al comma 3, lettera b), dopo le parole: "alla conferenza dei sindaci" sono inserite le seguenti: "o loro delegati";
al comma 4, dopo le parole: "La conferenza di cui al comma 3, lettera b), è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti" sono inserite le seguenti: "o da un suo delegato";
al comma 5, dopo la parola: "esaminano" sono inserite le seguenti: "ed approvano";
il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle unità sanitarie locali, delle regioni, delle province e dei comuni è personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa, nei limiti in cui gli stessi eredi ne abbiano beneficiato patrimonialmente.";
il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Ai responsabili delle unità sanitarie locali, delle regioni e degli enti ospedalieri disciolti sono estese le disposizioni di cui all'art. 58, comma 4, della legge 8.6.1990, n. 142, dalla data di entrata in vigore della predetta legge. Tali disposizioni si applicano nei confronti dei responsabili delle unità sanitarie locali, delle regioni, degli enti ospedalieri disciolti e dei soggetti di cui al medesimo art. 58, comma 4, della citata legge n. 142 del 1990, anche ai fatti oggetto di procedimenti in corso davanti alle giurisdizioni contabile ed amministrativa.";
al comma 8, terzo periodo, le parole: "al d
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