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Decreto legge 15.11.1993, n. 453

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti. (G.U. 15.11.1993, n. 268)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 6 - Giudizi in materia pensionistica

1. Per i giudizi in materia pensionistica pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione ai cui all'articolo 1 comma 4-bis, la parte che vi ha interesse deve proporre al presidente della sezione istanza per la prosecuzione del giudizio.

2. La mancata o non tempestiva proposizione dell'istanza di cui ai comma 1 produce l'estinzione del giudizio che viene dichiarata d'ufficio.

3. In ogni altro caso il presidente della sezione fissa l'udienza per la trattazione designando un magistrato relatore. La data dell'udienza viene comunicata a cura della segreteria con un preavviso di almeno sessanta giorni alle parti costituite che possono produrre, con deposito in segreteria, memorie e documenti sino al decimo giorno precedente la data di udienza.

4. L'amministrazione, ove non ritenga di avvalersi dei patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato.

5. I ricorsi possono essere proposti anche senza patrocinio legale, ma i ricorrenti non possono svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L'assistenza legale dei ricorrenti può essere svolta da professionisti iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono e disciplinano le conclusioni e l'intervento del procuratore generale nei giudizi in materia di pensioni civili, militari e di guerra; è fatto salvo il potere dello stesso di ricorrere in via principale nell'interesse della legge.

7. I ricorsi giurisd

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