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Decreto legge 15.11.1993, n. 453

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti. (G.U. 15.11.1993, n. 268)

Art. 1 - Sezioni regionali della Corte dei conti

1. In tutte le regioni sono istituite ove non già esistenti sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di regione.

2. Nella regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni giurisdizionali con sede in Trento e in Bolzano nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche e con circoscrizione estesa al rispettivo territorio provinciale

3. A tutte le Sezioni comprese quelle già istituite si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 5, 6 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658. 1

4. Le sezioni regionali previste al comma 1 e al comma 2, ove non già costituite vengono insediate entro sette mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro venti giorni dall'insediamento, sono trasmessi a ciascuna sezione regionale i fascicoli dei processi sui quali le singole sezioni sono chiamate a giudicare fatta eccezione per i giudizi per i quali risulti già fissata l'udienza.

4-bis. Della ricezione dei fascicoli è data comunicazione alle parti interessate e ai difensori costituiti, a cura della segreteria della sezione.

5. Avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali, salvo quanto disposto in attuazione dell'articolo 23 dello statuto della regione Sicilia, è ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali, che giudicano con cinque magistrati e con competenza in tutte le materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti. Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di dir

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